Art. 2.

      1. A capo dell'Ordine è posto il Presidente della Repubblica.

      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un cancelliere, che lo presiede, e da otto membri.

      3. Il cancelliere e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.